Testo
della legge 266/1991 à legge
quadro sul volontariato
Art.1
Finalità
e oggetto della legge
1.
la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2.
La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art.2
Attività
di volontariato
1. Ai
fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
2.
L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3. La
qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’organizzazione di cui fa parte.
Chiara
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